Statuto dell’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Galla & Teo
Art. 1 Costituzione, denominazione, sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l’associazione denominata “Galla & Teo APS”, con sede nel Comune di Ravenna, Via Comacchio, 11.
La variazione di sede legale nell’ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differenziate, gli eventuali utili devono essere usati interamente per le finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 Scopi e attività
L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: ha lo scopo di organizzare e favorire ogni iniziativa finalizzata alla promozione della cultura ed alla aggregazione su tematiche civiche e sociali, con particolare attenzione alle problematiche interetniche, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Leg. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:
lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
1) organizzare di manifestazioni culturali e ludiche, laboratori e spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografici;
2) incentivare e promuovere la creazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale di lettura, multimediali, di ritrovo ecc.;
3) promuovere di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meetings, viaggi, corsi e centri di studio nel campo culturale, ricreativo, educativo, turistico, musicale e del tempo libero in genere;
4) coordinare l’edizione e diffusione di riviste, opuscoli e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività culturale, educativa e ricreativa;
5) compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, che siano individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, nei criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.
Art. 3 Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti (in forma di quota sociale annuale o di contributo straordinario) e di privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate provenienti dallo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
La quota associativa annuale ed altri contributi economici eventualmente versati dai soci durante l’esistenza dell’Associazione sono intrasmissibili, irripetibili, non rivalutabili.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 4 Soci
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s’impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e ad osservare il presente statuto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione del socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio si perde:
– per decesso;
– per recesso;
– per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
– per esclusione.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica di fronte all’Assemblea dei Soci. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Ogni socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 Doveri e diritti dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto a partire dall’acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell’Associazione e all’approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell’Associazione. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi degli organi associativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l’accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell’Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall’Associazione stessa.
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 7 Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 L’Assemblea
L’Assemblea è organismo sovrano e d’indirizzo dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l’adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 4 settimane, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha partecipato all’adunanza, sono conservati agli atti.
Art. 10 Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo, o, in assenza, al membro anziano.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 Scioglimento e norma finale
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 12 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.